L’I.C.I. è l’imposta comunale sugli immobili. Tale imposta è dovuta dai possessori a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, di immobili quali fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio del comune a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Il calcolo dell’imposta dovuta avviene sulla base di aliquote e detrazioni annualmente stabilite con atto dei competenti organi comunali, da applicare a:
Fabbricati:
Rendita Catastale + 5% rivalutazione x100 a questo valore applicare l'aliquota e la detrazione corrispondente rapportato inoltre al periodo di possesso;
Aree edificabili:
valore venale in comune commercio cui si applica direttamente l'aliquota prevista;
Terreni agricoli:
reddito dominicale + 25% rivalutazione x 75 a questo valore applicare l'aliquota corrispondente e le detrazioni previste per gli agricoltori a titolo principale.
Le variazioni intervenute nel corso dell’anno NON derivanti da atti notarili (es. cambio uso immobile da abitazione principale a locato o a disposizione e viceversa, modifica valore area edificabile, nuovi accatastamenti derivanti da ultimazione fabbricati o da ristrutturazioni di fabbricati già accatastati, ecc...) devono essere dichiarate compilando il previsto modello Ministeriale disponibile presso l’Ufficio Tributi e l’Ufficio relazioni per il pubblico URP, da presentare entro il termine annuale di presentazione delle denunce dei redditi Mod. UNICO in via telematica:
direttamente al servizio tributi del Comune che ne rilascia ricevuta;
tramite il servizio postale con raccomandata senza avviso di ricevimento.
L’I.C.I. è un’imposta annuale che prevedeva il versamento in due rate:
- prima in acconto da versare in giugno, pari al cinquanta per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
- la seconda da versare in dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata applicando le aliquote vigenti con eventuale conguaglio di quanto già versato in acconto.
Con l'introduzione dell'IMU non è più dovuta l'ICI a far tempo dal 1/01/2012, rimangono comunque vigenti le normative riguardanti gli obblighi dichiarativi per le variazioni avvenute nel 2011 ed i controlli e le verifiche sugli anni d'imposta pregessi con eventuale emissione di avvisi di accertamento in recupero.
Dichiarazione variazione anno 2011 da presentare entro il 30/09/2012.
MODULISTICA:
- Modello di Dichiarazione ICI
NORMATIVA:
- D.L. 504/92 e successive modifiche
- Regolamento Comunale ICI – Delibera C.C. n. 78 del 30/11/2006 esecutiva