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La realizzazione di opere o manufatti temporanei utili a soddisfare l'esigenza della prosecuzione dell'attività produttiva nei comuni interessati dal sisma sono ammessi su tutto il territorio comunale solo previa presentazione dell'apposita comunicazione - Modulo Attività Edilizia Libera MODELLO B Aggiornamento Sisma 2012 - completa di allegati.
Tale possibilità opera in attività edilizia libera ai sensi del D.P.R. 380/2001, art. 6 comma 2 lett. b) ed in deroga allo stesso art. 6 , ai sensi della L. 122/2012 di conversione del D.L. 74/2012, art. 3, comma 13ter , tali manufatti SONO RIMOSSI al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili ripristinati.
E' prevista la possibilità di provvedere alla loro successiva LEGITTIMAZIONE (e quindi alla trasformazione in opere definitive) solamente nel caso in cui lo strumento urbanistico e regolamentare comunale ne consentano la regolarizzazione; sono comunque fatti salvi tutti gli obblighi assunti dai beneficiari (tra cui l'eventuale rimozione) con la sottoscrizione delle domande di aiuto e l'accettazione di contributi.
Ai sensi della DGR n. 1211 del 2 agosto 2017, per i ricoveri temporanei che hanno beneficiato di finanziamenti (Misura 126), la comunicazione di fine lavori di ripristino degli immobili temporaneamente sostituiti da hangar o similari deve essere comunicata entro il 31 dicembre 2018 e i ricoveri temporanei dovranno essere rimossi entro il 30 giugno 2019.
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CIL__modello_B_opere_temporanee_Sisma_2012 |
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