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Descrizione del procedimento:
Si intende per esercizio di vicinato un esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale, che abbia una superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con oltre 10.000 abitanti. La superficie di vendita è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi locali di lavorazione, uffici e servizi. L’attività commerciale può essere esercitata in riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare.
L’apertura di tale esercizio è soggetta a previa comunicazione al Comune competente per territorio. E’ possibile l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Possono inoltre essere effettuate attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio.
La vendita di tali prodotti è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. In caso di vendita anche di cose antiche e/o usate è necessario presentare al Comune anche la specifica D.I.A. (dichiarazione di inizio attività ex licenza art. 126 TULPS), salvo che per i beni di modico valore secondo quanto stabilito dai Regolamenti Comunali di Polizia Amministrativa.
Requisiti Igenico Sanitari per le attività di vendita al dettaglio di Prodotti alimentari .
In sede di approntamento dei locali, occorrerà tenere conto degli eventuali requisiti specifici stabiliti dal Regolamento Comunale di Igiene per quanto concerne gli spazi di vendita, laboratori, spogliatoi, servizi igienici etc. L’autorizzazione sanitaria ex art. 2 Legge 283/1962 è stata sostituita dalla procedura di NOTIFICA (Dichiarazione) ai sensi del Regolamento Comunitario n. 852/2004.
Requisiti
Modalità
In caso di nuovo esercizio, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie di vendita, estensione o eliminazione di settore merceologico, deve essere presentata al Suap comunicazione utilizzando la modulistica (MOD. COM. 1)
Contributo
nessuno
Iter Pratica
Tempo: 30 giorni
Referenti:
Dott.ssa Lucia Ronsivalle
Pagani Angela
angela.pagani@comune.crevalcore.bo.it
Tel: 051 988409 Fax: 051 980938