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Descrizione del procedimento:
Si intende per attività professionale di acconciatore, sia essa esercitata da imprese individuali o in forma societaria, l’esecuzione di trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
È inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.
Si intende per attività di barbiere, quella comprendente le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.
L’esercizio dell’attività sia che si svolga in un luogo pubblico che privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione professionale e dai requisiti previsti dalla normativa antimafia.
La qualificazione professionale deve essere posseduta:
a) in caso di impresa individuale: dal titolare se l’impresa è artigiana oppure dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;
b) in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985: da almeno un socio partecipante all’attività;
c) in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985: dal Direttore tecnico.
I locali adibiti a tale attività devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, in particolare per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e le superfici minime dei locali. Tutte le attività devono rispettare le modalità operative descritte nelle schede informative allegate al Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing al fine di garantire una conduzione igienica dell’attività.
L’attività di acconciatore può essere svolta in appositi locali oppure presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, purché siano rispettati i requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico - sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.
Non è ammesso l'esercizio dell’attività di acconciatore in forma ambulante o su area pubblica.
Un'interessante modalità di esercizio dell'attività di acconciatore è data dall'affitto di poltrona.
In base alla normativa nazionale l’ipotesi di "affitto di poltrona" è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura concede in uso una parte dell’immobile e delle attrezzature, dietro pagamento di un determinato corrispettivo.
L’esercente dell’attività di impresa tanto di acconciatura può consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) ad acconciatori, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi e nel rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria.
Per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l’uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario di poltrona.
Requisiti
Requisiti soggettivi (attinenti all'impresa che gestisce l'attività - ditta individuale o società)
L’abilitazione professionale è riconosciuta se l’interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:
In caso di percorsi formativi svolti fuori dall’Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007. L’abilitazione professionale è riconosciuta se l’interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:
L’abilitazione professionale deve essere posseduta:
Requisiti oggettivi (riguardanti i locali ove l’attività viene svolta)
Modalità
L’istanza di nuovo esercizio, di trasferimento di sede, di abbinamento ad altra attività già esistente è soggetta a dichiarazione di inizio attività da caricare sul portale online SUAPER